Il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, non consente il rilascio del DURC. Gli inadempienti saranno sanzionati doppiamente con la restituzione dei benefici finora fruiti. I dettagli.
Notizia delle ultime ore che farà ripiombare nuovamente nel panico chi sta leggendo queste righe. Ebbene c’è una spiacevole decisione pubblicata negli scorsi giorni con l’uscita del Decreto PNRR (DL 19/2024) relativamente alle modalità di rilascio del DURC.
Il documento attestante la regolarità contributiva, nonché la conformità delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ultimamente è diventato uno
strumento necessario per l’accesso ai benefici fiscali nell’ambito edilizio.
E ahimè ci sono brutte sorprese per chi non rispetterà questa compliance.
Cosa prevede il DL 19/2024?
L’art. 29 giunge a modifica dell’art.1, comma 1175 della Legge 296/2006
condizionando la fruizione dei bonus edilizi al rilascio del DURC.
La tutela delle condizioni di lavoro è indispensabile, tema sul quale non è più possibile passare oltre:
“i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Pertanto, se verranno riscontrate per qualunque motivo delle violazioni nei confronti della normativa, non si avrà diritto al DURC.
Un’altra terribile conseguenza della normativa viene illustrata dall’introduzione del nuovo comma 1175 bis in materia di restituzione dei benefici:
“Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.
È dunque possibile una regolarizzazione della propria posizione senza che vi sia un recupero fiscale di alcun tipo, se eseguita entro le tempistiche dettate dalla normativa vigente. Altrimenti, per tutti gli altri casi, è indiscutibile l’obbligo di restituire quanto goduto finora dalle imprese, applicando il principio di proporzionalità.
Una pillola amara ma che dovrà essere digerita, poiché le disposizioni sono già in vigore da questo mese.