Continuiamo a parlare del conflitto di interesse che può emergere negli interventi edilizi che prevedono una ristrutturazione dell’immobile presso un committente privato.
Quando abbiamo a che fare con chi fruisce dei contributi Sisma occorre prestare particolare attenzione.
Come sapete le figure che intervengono nella realizzazione di un’opera sono molteplici: il progettista, il direttore dei lavori e l’impresa edile esecutrice dei lavori.
Inoltre questi ruoli non dovrebbero mai sovrapporsi, proprio per evitare che possa emergere un conflitto di interessi.
Sul tema
DELL’INCOMPATIBILITÀ
interviene il Testo Unico della ricostruzione privata trattando nello specifico di come amministratori di condominio e presidenti di consorzio debbano muoversi.
La loro carica infatti è in totale contrasto con quella di progettista, direttore delle opere, coordinatore della sicurezza o collaudatore, che non dovrebbe mai coincidere.
È importante inoltre sapere che
non debbono esserci stati precedenti rapporti di stabile collaborazione con la ditta edile né con le imprese subappaltatrici.
Il contributo delle spese per gli interventi di ricostruzione privata viene erogato nei vari SAL, una volta fornita la prova dell’attività professionale svolta e adeguatamente deliberata dall’assemblea condominiale o dai consorziati.
La mancata osservanza dei divieti prescritti comporterà naturalmente dei provvedimenti sanzionatori e, nell’eventualità si evidenzi la presenza di false dichiarazioni, il professionista può essere radiato dall’elenco speciale.
Tutto ciò negando qualsiasi compenso spettante per quanto svolto.