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Contributo ricostruzione e Superbonus nelle modifiche all’assetto proprietario

La Direzione Regionale Marche pone l’attenzione su una vicenda che coinvolge la fruizione del contributo post-ricostruzione e del superbonus su delle unità la cui situazione catastale è variata nel tempo. Qual è lo stato dell’edificio corretto da considerare?

Un caso alquanto singolare e piuttosto complesso, risolto grazie ad una risposta della Direzione Regionale Marche con l’interpello n. 910-111/2024.

Coinvolte nella vicenda sono alcune unità danneggiate dal sisma del 2016, per le quali era stato debitamente richiesto il contributo per la ricostruzione post terremoto nel 2019.

MA IL FATTO CURIOSO

non è questo ma ciò che si nasconde dietro questa apparentemente semplice storia, che vi espongo di seguito.

Le unità immobiliari citate erano originariamente in comproprietà tra due fratelli, tutte con diritto di usufrutto verso una terza persona.

Nel 2021 la proprietà è stata divisa mediante atto notarile, mantenendo a tutti gli effetti l’usufrutto.

Pur essendo già stati avviati i lavori è stata presentata una variante in corso d’opera per via della necessità di realizzare altri lavori di miglioria antisismica, a completamento di quelli già presentati, fruendo del super sismabonus al 110% per la parte eccedente il contributo post-ricostruzione.

Ora.

La divisione della proprietà è avvenuta DOPO la richiesta di contributo e PRIMA dell’inizio effettivo dei lavori.

Dopo questo lungo excursus, gli istanti chiedono se

per poter accedere al superbonus occorre guardare allo stato dell’immobile al momento della presentazione della richiesta di contributo (comproprietà) o si può considerare la situazione catastale successiva (divisione delle unità tra fratelli)?

L’Agenzia delle Entrate non teme il caso arzigogolato dei contribuenti e risponde prontamente dichiarando la non sussistenza e inammissibilità dell’interpello per via della presenza di altri interpelli sulla medesima casistica.

Ma perché inammissibile se mai si è risposto sull’inizio dei lavori per gli immobili danneggiati dal sisma?

Riportando alcune delle più note disposizioni in materia, come il comma 8-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, le circolari 30/E/2020 e 23/E/2022 nonché la risposta a interpello n. 90 del 2021, l’AdE chiarisce che per godere dell’agevolazione richiesta

bisogna tener conto dello stato dell’immobile ANTE intervento.

Con questo, dunque, per la verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente, va considerato l’assetto proprietario dell’edificio prima della data effettiva di inizio dei lavori.

Per quanto riguarda invece le spese in accollo eccedenti il contributo per la ricostruzione, l’accesso al superbonus è ammesso nel rispetto dei requisiti di legge.

Non siamo del tutto d’accordo con questa interpretazione…..perchè va a “cozzare” con risposte precedenti dello stessa amministrazione finanziaria, però ben venga!


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