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Bonus ricostruzione interrotto se l’immobile è agibile

Tra le prime risposte a interpello dell’anno, l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire la fattispecie degli immobili sui quali è stato ripristinato lo stato di agibilità, beneficiando del bonus ricostruzione. I dettagli.

Il bonus ricostruzione rappresenta un’opportunità nel ripristino degli immobili, adeguandoli dal punto di vista antisismico e di efficientamento energetico, il tutto godendo delle detrazioni fiscali.

Ora, l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 4 del 9 gennaio 2024 ha illustrato le modalità di applicazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio, in particolare la fruizione del superbonus ricostruzione per gli

edifici che riacquistano lo stato di agibilità.

Sappiamo che eccezionalmente, il superbonus al 110% ha subito una proroga fino a fine 2025 per gli interventi eseguiti sugli immobili situati nei territori colpiti dagli eventi sismici dal 2009 in poi, territori sui quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il condominio istante, che ha richiesto delucidazioni all’AdE, spiega di aver proceduto con il ripristino dell’agibilità di un edificio condominiale sfruttando le detrazioni dedicate alla ricostruzione.

Sono stati eseguiti i lavori di efficientamento energetico presentando l’apposita CILAS e provvedendo alla delibera assembleare di condominio.

L’immobile può continuare a beneficiare del superbonus, nonostante sia passato dall’inagibilità di grado B ad agibile, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025?

Prima di fornire immediatamente la risposta al quesito, l’AdE accenna alla Risoluzione n. 8/2022 nella quale vengono disciplinate le modalità di fruizione del contributo in rapporto ai lavori di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma.

Contributo erogato agli edifici che risultino INAGIBILI.

escludendo pertanto:

❌        edifici che abbiano subito danni antecedentemente all’evento sismico e che non hanno alcun nesso diretto con quest’ultimo;

❌        immobili in cui il danno non risulti tale da attribuirgli l’inagibilità.

Questo ci fa intendere che la proroga al 110% sussiste a condizione che

“sia stato accertato – mediante scheda AeDes o documento analogo – il nesso causale tra il danno dell’immobile ed evento sismico”.

Tuttavia, se sono stati utilizzati i contributi pubblici per la ricostruzione consentendo il ripristino dell’immobile allo stato di agibilità,

non è ammessa la fruizione del superbonus con detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

L’istante potrà comunque accedere al superbonus ma nelle modalità previste con aliquota ridotta al 70% nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025, nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo 119 del DL. 34/2020.


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