Gli immobili siti nelle aree terremotate e danneggiate dal sisma del 2016 non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica. I dettagli.
Nell’articolo di oggi vorremmo riprendere la questione degli edifici danneggiati dal sisma e la relazione con il vincolo paesaggistico.
Un altro punto affrontato nel decreto bollette riguarda proprio questo aspetto, spiegandoci tutto quello che dovremmo sapere e come occorre operare.
Bene, iniziamo!
DECRETI E CIRCOLARI
Un primo chiarimento sulle modalità di operazione degli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto della zona paesaggistica, ci giunge con la Circolare 0008510-P del 7 marzo 2022 emanata dal Ministero della Cultura.
A tal proposito ci viene detto che gli edifici che hanno subito dei danni a seguito del sisma nel 2016,
non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza responsabile dell’area del Centro Italia.
Ma vediamo meglio quali sono nello specifico i lavori che non richiedono tale atto.
INTERVENTI ESENTI
Ah perdonateci, forse non siamo stati abbastanza chiari all’inizio. È bene cominciare per gradi, spiegando innanzitutto gli antefatti!
Per chi ancora non lo sapesse o se lo fosse dimenticato
l’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo necessario
all’ottenimento del permesso di costruzione o comunque utile al rilascio di altri titoli necessari all’esecuzione dell’intervento urbanistico.
Capirete da voi dunque che un conto è parlare di interventi in un contesto urbano consolidato e un conto è invece parlare di ristrutturazioni su edifici danneggiati da fenomeni sismici.
Stando così le cose le zone del Centro Italia colpite dal sisma nel 2016 sono, a detta della Circolare del Ministero della Cultura, esenti dalla presentazione di tale concessione anche per le opere di demolizione e ricostruzione integrale.
Nel documento infatti si legge che non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per:
a) “gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio e per l’adeguamento agli standard igienico sanitari;
b) le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione” come stabilito dal Dl 189/2016 in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016.
A conferma di ciò si fa avanti anche il Decreto Bollette che semplifica gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle aree vincolate,
consentendo anche agli interventi che prevedono una variazione di sagoma, volumetria e dei prospetti degli immobili situati in aree a tutela paesaggistica di rientrare tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e di poter essere confermati mediante il rilascio del permesso di costruire.
Sull’argomento ci sono ancora tante incertezze…per questo abbiamo presentato una consulenza giuridica di cui aspettiamo una risposta.
VI FAREMO SAPERE